DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226)
articoli del Regolamento riguardanti la sicurezza cantieri
Art. 39
Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della
manodopera
(art. 41, d.P.R. n. 554/1999)
l. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento
complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere
l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni
operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità,
è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è
redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti
dall'attuazione delle misure individuate
rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento
sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi
alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato
XV al medesimo decreto in tennini di contenuti minimi. In particolare
la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto,
deve prevedere l' individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello
specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi
aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell' attività
delle singole imprese esecutrici o
dei lavoratori autonomi.
3. Il quadro di incidenza della manodopera è il
documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico
contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma
3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza
percentuale della quantità di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.
Art. 151
Sicurezza nei cantieri
(art. 127, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono
essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei
requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità
che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono
la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
2. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori si applica l'articolo 92, comma l, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 131, comma 2, del codice.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati
all' Autorità da parte del responsabile del procedimento.
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